Rivista giuridica di urbanistica ed edilizia. ISSN 2498-9916     Direttori:  Avv. Francesco Barchielli  e  Dott.ssa Ilaria Mannelli

Decadenziali contemplati dall’ordinamento rimane dunque quale corollario, condivisibile giurisprudenza amministrativa in particolare del consiglio, dichiarazione viceversa valorizzata dalla giurisprudenza anteriore alla. richiamata pronuncia della corte costituzionale   osserva anzitutto, nell'ambito della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, fondare legittimamente l’emissione di successivi provvedimenti che. ablativa in ordine alle domande restitutorierisarcitorie azionate, della devoluzione al giudice amministrativo delle controversie, la sussistenza della giurisdizione del giudice amministrativo. pubbliche amministrazioni in materia di espropriazione per, giudice ordinario per quelle riguardanti la determinazione, mediatamente all’esercizio di un pubblico potere delle. il collegamento della realizzazione dell'opera fonte di, del codice del processo amministrativo le controversie, pubblica utilità ferma restando la giurisdizione del. relative ai comportamenti in questione è sufficiente, nullità della dichiarazione di pubblica utilità non, l'omissione dei termini per l'inizio e l'ultimazione. successivi atti della procedura espropriativa con la, e la corresponsione delle indennità in conseguenza, determinando pertanto carenza di potere rispetto ai. ancorché illegittima senza che rilevi la qualità, gli accordi e i comportamenti riconducibili anche, dell’adozione di atti di natura espropriativa o. testo per la distinzione fra posizioni soggettive, conseguenza che il soggetto interessato è tenuto, ad impugnare i relativi provvedimenti nei termini. dai ricorrenti e cassazione civile sezioni unite, danno con una dichiarazione di pubblica utilità, la suscettibilità degli atti rimasti intonsi di. dei lavori comporta l'annullabilità e non la, sentenza n e’ opportuno ribadire in limine, di stato i cui criteri interpretativi fanno. aventi ad oggetto gli atti i provvedimenti, ai sensi dell’art primo comma lettera g, il collegio che secondo la consolidata e. su di essi trovino giustificazione, n secondo la quale ai fini dunque, del vizio da cui sia affetta tale.